Lo statuto di Registrarte
STATUTO
“Associazione Italiana Registrar Opere d‘Arte”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione denominata: “Associazione Italiana Registrar Opere d‘Arte”. La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore–ETS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Associazione Italiana Registrar Opere d‘Arte Ente del Terzo Settore“, in sigla “REGISTRARTE ETS”.
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, su quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 lettera i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’Associazione, in particolare, riunisce tutti coloro che operano nel campo della gestione e circolazione di beni culturali (siano essi appartenenti a Musei, Fondazioni, Società o Singoli, di natura pubblica e/o privata e/o ecclesiastica) sia all’interno della Pubblica Amministrazione sia in strutture private o come liberi professionisti, e dell’organizzazione di mostre.
L’Associazione si propone come punto di riferimento per tutti coloro che intendono impegnarsi per elevare gli standard professionali del settore.
Sono scopi primari dell’Associazione:
- definire e promuovere il profilo professionale e le competenze del Registrar al fine di ottenerne il riconoscimento, sia in ambito pubblico che privato;
- promuovere attività di ricerca, studio e divulgazione su mezzi, metodi, procedure, consuetudini e tutto ciò che concerne la gestione delle collezioni, la circolazione delle opere d’arte e l’organizzazione delle mostre;
- favorire lo scambio di idee, conoscenze e know-how tra tutti coloro che operano in questo campo;
- definire un codice deontologico, sottoscritto dagli associati;
- promuovere la definizione di standard di qualità delle prestazioni professionali;
- stimolare il dibattito sulle tematiche di maggior interesse per il settore;
- favorire le relazioni con i professionisti di settori affini in ambito internazionale.
Per il conseguimento di tali fini l’Associazione si propone di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica per mezzo di conferenze, pubblicazioni, corsi di formazione, seminari, convegni e quant’altro possa favorire le relazioni tra i soci o risultare utile al raggiungimento delle proprie finalità.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.
Art. 4 – Bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha, all’ordine del giorno, l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 5 – Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 6 – Membri dell’Associazione
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri che operano nel campo della gestione e circolazione di beni culturali (siano essi appartenenti a Musei, Fondazioni, Società o Singoli, di natura pubblica e/o privata e/o ecclesiastica), sia all’interno della Pubblica Amministrazione sia in strutture private o come liberi professionisti, e dell’organizzazione di mostre. Tutti i soci devono perseguire lo scopo dell’Associazione e sottostare al suo statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che vogliano contribuire al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati da inviare per e-mail all’indirizzo iscrizioni@registrarte.org. Ai fini della validità dell’ammissione, l’interessato deve esplicitare l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione sarà vagliata dal Consiglio Direttivo con apposita seduta due volte l’anno. Verranno ammessi i cittadini italiani o stranieri che operano nel campo della gestione e circolazione di beni culturali (siano essi appartenenti a Musei, Fondazioni, Società o Singoli, di natura pubblica e/o privata e/o ecclesiastica) sia all’interno della Pubblica Amministrazione sia in strutture private o come liberi professionisti, e dell’organizzazione di mostre, e che siano in possesso dei requisiti indicati alla lettera A o B:
A) Diploma di laurea o diploma universitario triennale in materie attinenti ai beni culturali unito ad un’esperienza di lavoro nel settore dell’organizzazione di mostre, gestione di collezioni (inventario e catalogazione, gestione dei prestiti, movimentazione di opere d’arte), circolazione dei beni culturali (esportazione, importazione, autorizzazioni al prestito) della durata complessiva di almeno due anni (inclusi gli stage in Italia e all’estero).
B) Avere un’esperienza professionale della durata complessiva di almeno quattro anni (inclusi gli stage in Italia e all’estero) in uno dei seguenti campi di attività: organizzazione di mostre, gestione di collezioni (inventario e catalogazione, gestione dei prestiti, movimentazione di opere d’arte), circolazione dei beni culturali (esportazione, importazione, autorizzazioni al prestito).
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sulla stessa si pronunci l’assemblea degli associati.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 9 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Quota associativa
L’importo della quota associativa è fissato annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intrasmissibili.
Art. 11 – Organi dell‘Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere
- l’eventuale Organo di Revisione dei Conti;
- l’eventuale Organo di Controllo.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – L‘Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato ha un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un tesoriere;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesionie sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.
Al Consiglio Direttivo si applica l’art. 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice civile.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, definisce il programma scientifico annuale delle attività dell’Associazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 15 – Organo di Revisione dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di Revisione dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 16 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 – Libri sociali
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.
L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.